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Il Tribunale di Vercelli applica la L. 3/2012 ritenendo non opponibili alla procedura le cessioni del quinto

Si è rivolta allo Studio Legale una famiglia composta da una coppia (lui insegnante divorziato, lei pensionata), la madre di lui e due figli minorenni (uno nato nel precedente matrimonio di lui) indebitatasi principalmente per difficoltà in capo all’uomo.

Il cliente, di professione insegnante assunto a tempo indeterminato, ogni mese subisce il pignoramento del 1/5 dello stipendio e, essendo divorziato, è tenuto a versare altresì una somma a titolo di assegni familiari.

Sua madre è pensionata e dalla sua pensione viene detratto ogni mese il 1/5.

Tutti vivono nella casa acquistata dalla compagna dell’uomo, ed è solo lei a versare le rate del mutuo.

A seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo acceso nel corso del precedente matrimonio, la banca sottoponeva l’immobile ad esecuzione forzata e veniva aggiudicato all’asta.

A peggiorare il quadro della situazione dell’uomo contribuiscono anche l’aver prestato garanzie fideiussorie, l’aver contribuito alle spese dell’attività commerciale della ex moglie e il fatto che, oltre all’attività di insegnante, svolgeva anche quella di amministrazione di condominio.

Lo stress derivante dalla duplice attività sommati  i problemi matrimoniali e familiari comportavano un peggioramento della sua salute psicofisica fino all’esaurimento nervoso e un tentativo di autolesione .

La madre ha cercato sempre negli anni di sostenere economicamente il figlio: i suoi debiti derivano quindi in buona parte da obbligazioni assunte a garanzia della posizione del figlio.

Lui si è indebitato per circa €350.000,00 e lei per circa €150.000,00.

I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Legale che, a seguito dell’analisi della posizione, ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio disciplinata dalla L.3/2012.

Il patrimonio che verrà liquidato consisterà, per tutta la durata della procedura di 4 anni:

Per Lui:

  • In una provvista mensile di €360,00 (segnaliamo che viene sospeso dal giudice il precedente pignoramento del 1/5 dello stipendio che quindi rientra nella disponibilità del debitore)

Per Lei:

  • In una provvista mensile di €550,00 (segnaliamo che viene sospeso dal giudice il precedente pignoramento del 1/5 dello stipendio che quindi rientra nella disponibilità del debitore)

Complessivamente quindi, a fronte di un debito di circa €500.000,00, la procedura renderà disponibile la somma di €43.000,00 e alla fine del quadriennio, i clienti, se rispetteranno quanto stabilito, potranno beneficiare dell’esdebitazione liberandosi definitivamente di tutti i debiti.

 

Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Vercelli – 06.11.20