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Il Tribunale di Novara apre la procedura di liquidazione del patrimonio a favore di un procacciatore d’affari

Il cliente dell’Avv. Marini era un procacciatore d’affari nel campo dell’editoria per una casa editrice, aveva aperto la propria p.iva per subentrare al padre oramai prossimo al pensionamento e malato.

La malattia del padre ricadeva sulla stabilità lavorativa del debitore, con conseguente calo del fatturato e degli utili.

Dal 2001, quindi, iniziava a trascurare la posizione contributiva, personale e quale titolare della ditta individuale. Tant’è che tutti i debiti in capo al cliente dello studio legale derivano – fino ad allora – dai debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

A peggiorare la situazione del debitore si aggiungeva la perdita a distanza di pochi mesi di entrambi i genitori e il provvedimento di sfratto dall’abitazione in cui conviveva con la sorella a causa dei mancati pagamenti dei canoni di locazione.

A causa delle vicende narrate, il debitore cadeva in un forte stato depressivo, che inficiava la capacità lavorativa necessaria per portare avanti la p.iva. A questo punto, sull’orlo della crisi totale e con la pressione di Agenzia delle Entrate, al cliente non rimaneva che chiedere alla casa editrice alcuni anticipi su future provvigioni.

Nel 2008, tuttavia, l’uomo decideva di chiudere la propria p.iva. A quel punto si susseguirono una serie di colloqui, finchè il debitore veniva assunto da una Spa – presso la quale tutt’oggi presta la propria attività lavorativa.

Rincuorato dalla nuova posizione lavorativa, sottoscriveva un mutuo fondiario e un prestito per l’acquisto di un piccolo immobile e per tamponare il problema con Agenzia delle Entrate.

Tutti gli sforzi, però, si rilevavano vani. Il debito – infatti – sfiorava € 300.000,00.

L’Avv. Matteo Marini, pertanto, valutata la posizione ed analizzati analiticamente i documenti suggeriva al debitore di intraprendere il percorso di liquidazione del Patrimonio.

Il debitore metteva a disposizione dei creditori:

  • l’immobile;
  • una provvista liquida mensile per un periodo di 4 anni derivante dalla differenza tra il reddito mensile percepito e quanto necessario all’uomo per vivere uno stile di vita dignitoso.

Il Giudice, in calce al provvedimento, autorizzava il debitore a permanere all’interno dell’abitazione sino al momento della vendita.

Decorsi 4 anni dal provvedimento di apertura della Procedura, il cliente potrà chiedere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non soddisfatti con la procedura.

 

Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Novara – 02.03.21