Secondo la L. 3/2012 il giudice concede l’esdebitazione al debitore persona fisica, previa istanza da depositarsi entro 12 mesi dalla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni legate alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere.
Nel caso in oggetto, l’istanza è stata depositata dall’Avvocato Marini nell’interesse di due soggetti soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita.
Ricavato l’attivo patrimoniale dalla vendita dei beni mobili e immobili dei due soci falliti, pari a oltre €90.000,00, lo stesso è stato ripartito secondo il progetto di riparto e successivamente il tribunale di Milano ha dichiarato chiuso il fallimento.
Le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse in merito, stabilendo, con le sentenze n. 24215 e 24214 del 2011, il principio secondo cui: “ In tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede ai sensi dell’art. 142, Comma II, I fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla legge delegante (art.1, comma 6, lett.a e n. 13 della legge 14 maggio 2005 n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti sia consentita al giudice del merito secondo suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto;….”
In forza di tale principio, il Tribunale di M ilano nel caso di specie si pronuncia asserendo:” visti gli art. 142 e ss. Lf, si accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara inesigibili nei confronti dei ricorrenti i debiti non concorsuali non soddisfatti integralmente”
Specifichiamo che trattasi di debiti costituenti una somma pari a circa €450.000,00!
Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Milano – 30.01.20