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Brescia: signora divorziata indebitatasi con l’ex marito beneficia della Legge 3/2012

La cliente dello studio legale, oberata dai debiti provenienti dalle obbligazioni assunte in solido con l’ex marito, ha una storia che può essere così riassunta:

insieme all’ex marito nel 1999 stipulava un mutuo fondiario per l’acquisto dell’allora abitazione, poi estinto nel 2005 tramite altro mutuo fondiario per un importo di €150.000,00, contratto per estinguere anche altri debiti pregressi.

A garanzia del finanziamento veniva iscritta un’ipoteca sull’immobile per €375.000,00.

I coniugi riescono a far fronte alle obbligazioni assunte ( rate mutuo, rate del finanziamento per l’acquisto dell’auto, auto in leasing per l’attività imprenditoriale del marito) fino al 2006, anno in cui si separano e in cui l’uomo inizia ad avere difficoltà economiche.

Il coniuge infatti, oltre al mantenimento dell’ex moglie e dei due figli (pari a €1000,00 mensili) doveva affrontare ulteriori spese come la locazione dell’appartamento e la rata, se pur solo in quota, del mutuo contratto con la ex moglie, coobbligata e proprietaria del 50% dell’immobile., non godendo purtroppo di nessun reddito stabile, essendo all’epoca agente nel settore leasing.

La cliente nel 2009 iniziava una convivenza con quello che ad oggi è l’attuale marito ma nel frattempo le rate rimanevano impagate , cosi che la banca creditrice risolveva il contratto ed agiva esecutivamente sull’immobile

A livello lavorativo la cliente dell’avvocato Matteo Marini è operaia presso una società, con retribuzione netta di circa € 1400,00 al mese.

L’avvocato Marini valutava quindi, a seguito dell’analisi della posizione, di procedere con la liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012.

Nella procedura liquidatoria, a fronte di un monte debitorio di circa €220.000,00, la debitrice mette a disposizione dei creditori:

  • La quota pari al 50% dell’immobile oggetto della procedura esecutiva
  • Una provvista mensile pari a € 350,00 per i primi due anni di procedura e a € 450,00 per i successivi due.

Alla fine del percorso della liquidazione del patrimonio, se il debitore sarà stato rispettoso del piano proposto, non avrà compiuto atti in frode i creditori cooperando con la procedura, potrà ottenere il beneficio dell’esdebitazione ovvero la cancellazione di tutti i debiti non interamente soddisfatti.

 

Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Brescia – 09.01.20