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Sovraindebitamento: In assenza di beni mobili registrati si può beneficiare della Legge 3

Pubblichiamo di seguito l’accoglimento del reclamo in materia di sovraindebitamento emesso dal Tribunale di Verona.

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Segnalazione degli Avvocati Matteo Marini e Monica Pagano
Massime a cura dell’Avv. Matteo Marini

Tribunale di Verona, 20.12.2018 – Collegio in sede di Reclamo – Pres. dott.ssa Monica Attanasio – giudice rel. dott.ssa Silvia Rizzuto

Sovraindebitamento – liquidazione del patrimonio – apertura procedura anche in assenza di beni mobili o immobili da liquidare – crediti futuri derivanti da stipendio compresi tra i beni liquidabili – rilevanza della finanza esterna.

Il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento.

L’istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili.

Infatti, l’art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell’art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione.

Infine, si rileva come l’art. 14-quater della L. 3/2012 preveda la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio. Poiché nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio, né discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l’accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio.

 

Fonte: Ilcaso.it